Procedimento per il Permesso di Costruire

Data:
05/12/2013

Regione Umbria

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 2015 , n. 1

Testo unico governo del territorio e materie correlate 

Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 6 del 28/01/2015
OMISSIS
Art. 123

Procedimento per il permesso di costruire

1. La domanda per il permesso di costruire, sottoscritta dal proprietario o da chi ne ha titolo, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 122 , è presentata al SUAPE corredata da un’attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento comunale per l’attività edilizia e da altri documenti previsti dalla vigente normativa, nonché da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici sia vigenti che adottati, ai piani di settore, alle disposizioni in materia di dotazioni territoriali e funzionali, alle norme del regolamento per l’attività edilizia, accertando il rispetto dei requisiti e presupposti richiesti da normative o da atti amministrativi a contenuto generale. Gli elaborati progettuali contengono anche la classificazione degli edifici in attuazione dell’atto di indirizzo di cui all’ articolo 248, comma 1, lettera b) . La dichiarazione del progettista abilitato deve inoltre attestare la conformità alle norme di sicurezza, igienico sanitarie di cui all’articolo 114, comma 7 o riportare il parere della ASL nel caso non possa essere sostituito dalla certificazione, a quelle concernenti l’abbattimento delle barriere architettoniche, nonché la sussistenza delle opere di urbanizzazione primaria funzionali all’intervento proposto o previste dalla convenzione oppure dall’atto d’obbligo per la loro realizzazione e la fattibilità dei collegamenti ai servizi pubblici e tecnologici.

2. La domanda è corredata dalla quantificazione, certificata dal progettista, del contributo di costruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e ad essa è allegata, ove necessaria, la documentazione relativa alle autocertificazioni, e quella di cui agli articoli 127 e 128 nonché gli eventuali assensi comunque denominati di cui all’ articolo 113, comma 4 e l’eventuale copia dei pareri previsti agli articoli 128 e 129. Il provvedimento finale sulla domanda è adottato ai sensi del comma 9 entro settantacinque giorni complessivi dalla data di presentazione della domanda stessa, fatti salvi i casi di interruzione di termini del procedimento previsti dal presente articolo e quanto previsto al comma 13 in materia di silenzio-assenso.

3. Qualora sia accertata l’incompletezza degli elaborati tecnico-amministrativi prescritti dal regolamento comunale per l’attività edilizia, da altre normative o disposizioni, ivi comprese quelle emanate dalla Giunta regionale, deve essere dichiarata l’irricevibilità della domanda entro dieci giorni dalla presentazione della medesima.

4. Nel caso in cui, ai fini del permesso di costruire, sia necessaria l’acquisizione della VAS, oppure della valutazione di incidenza, il SUAPE comunica al richiedente la sospensione del procedimento e consegna contemporaneamente all’interessato una dichiarazione attestante la compatibilità urbanistica, qualora ne sussistano le condizioni, ferma restando la possibilità di acquisire la valutazione di incidenza nell’ambito della conferenza di servizi di cui all’ articolo 113, comma 4 .

5. Il SUAPE comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla presentazione della domanda, il nominativo del responsabile del procedimento e la data di presentazione della stessa domanda, ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 8 della l. 241/1990 .

6. Entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento cura l’istruttoria, acquisisce, avvalendosi del SUAPE, i prescritti pareri dagli uffici comunali, nonché i pareri di cui all’ articolo 113, comma 4 , sempre che gli stessi non siano soggetti a certificazione ai sensi di legge. Il responsabile del procedimento entro i successivi cinque giorni formula la proposta finalizzata all’adozione del provvedimento finale, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente e la correttezza della quantificazione del contributo di costruzione. La proposta di provvedimento è trasmessa al dirigente o responsabile della competente struttura comunale corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento richiesto.

7. Il responsabile del procedimento acquisisce, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, il parere di cui all’ articolo 112, comma 7 , in merito al progetto presentato e, nel caso di interventi su edifici esistenti, conferma la classificazione degli edifici stessi in attuazione dell’atto di indirizzo di cui al comma 1 .

8. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga, anche a seguito del parere di cui al comma 7 , che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario o adeguare la quantificazione del contributo di costruzione, può, entro e non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla presentazione dell’istanza, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L’interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica ed è tenuto a integrare la documentazione nei successivi venti giorni, nonché provvedere agli adempimenti in materia di contributo di costruzione. Qualora l’interessato non provveda all’integrazione nei termini, il responsabile del procedimento prosegue l’istruttoria ai sensi dei commi 9, 10, 11, 12, 13 e 14. La richiesta di cui al presente comma sospende il decorso del termine di cui al comma 6 , comunque non oltre i venti giorni assegnati all’interessato.

9. Il provvedimento finale è adottato dal dirigente o dal responsabile della competente struttura comunale o dal responsabile del SUAPE entro dieci giorni dal ricevimento della proposta di provvedimento di cui al comma 6 . Qualora sia indetta la conferenza di servizi di cui all’ articolo 113, comma 4 , la determinazione motivata di conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter della l. 241/1990 , è, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell’intervento.

10. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all’amministrazione comunale, il parere è acquisito in applicazione del comma 6 e il termine di cui al comma 9 decorre dall’acquisizione del parere medesimo. In caso di esito non favorevole, decorso il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-diniego.

11. Il SUAPE, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente all’istante i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l’istante ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all’accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all’amministrazione.

12. L’interessato può in ogni fase del procedimento rinunciare alla domanda di rilascio del permesso di costruire e, in tal caso, il SUAPE provvede alla restituzione del contributo di costruzione eventualmente versato.

13. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 6 e 9 per l’adozione del provvedimento finale e comunque dopo il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, senza che il dirigente o il responsabile della competente struttura comunale abbia adottato un provvedimento di diniego in ordine alla domanda, il permesso di costruire, effettuati gli adempimenti in materia di contributo di costruzione, si intende assentito per effetto della dichiarazione del progettista abilitato di cui al comma 1 e degli elementi di cui alcomma 2 . È fatto salvo comunque il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni, in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21 quinquies e 21 nonies della l. 241/1990 .

14. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 116 e 121, l’inizio dei lavori è condizionato all’avvenuta presentazione al comune della documentazione di cui all’ articolo 114 , commi 10 e 11.

15. In caso di permesso di costruire acquisito ai sensi del comma 13 , l’esistenza del titolo è provata dalla copia dell’istanza e dagli elaborati presentati a corredo del progetto opportunamente vistati dal SUAPE, dalle autocertificazioni, attestazioni, asseverazioni o certificazioni del progettista o di altri tecnici abilitati di cui ai commi 1 e 2, nonché da atti di assenso eventualmente necessari.

16. Gli estremi del permesso di costruire, ovvero dell’istanza, sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale per l’attività edilizia.

17. Qualora l’interessato non ritiri il permesso di costruire entro un anno dalla comunicazione del rilascio del permesso, esso decade.

Il Comune informa

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