Adempimenti sulla regolarità/irregolarità contributiva delle imprese

Data:
05/12/2013

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2004 , n. 1
Norme per l’attività edilizia.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 1 del 25/02/2004
 
OMISSIS
 
Art. 11

ADEMPIMENTI SULLA REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA DELLE IMPRESE

1.   [ … ] [86]    Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2004, n. 81 (Attuazione dell’ articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), per i lavori privati il cui costo superi l’importo di euro cinquantamila, determinato a mezzo di computo metrico estimativo comprensivo di costi e oneri per la sicurezza, il direttore dei lavori provvede a: [87] 

a) acquisire prima dell’inizio dei lavori, copia delle denunce effettuate dalle imprese esecutrici dei lavori agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, compresa, per i soggetti obbligati, la Cassa edile;

b) trasmettere per via telematica, prima dell’inizio dei lavori, al Comitato paritetico territoriale (CPT), all’Azienda sanitaria locale territorialmente competente, alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, nonché ad altri enti od organismi che ne facciano richiesta con le modalità disciplinate con apposito regolamento da emanare in attuazione dell’ articolo 12, comma 1, lettera d) , la notifica preliminare e gli eventuali successivi aggiornamenti di cui all’ articolo 11 del d.lgs. 494/1996 indicando, sentita l’impresa esecutrice, l’incidenza percentuale della manodopera presuntivamente necessaria per l’esecuzione dei lavori;

c) controllare, durante l’esecuzione dei lavori, sulla presenza in cantiere delle imprese e del personale autorizzato. Le attività di controllo consistono nell’annotazione, sul giornale dei lavori, da parte del direttore dei lavori, delle visite che effettua in cantiere con autonomia decisionale e secondo i criteri che ritiene adeguati alla specificità di ogni singolo cantiere; consistono, altresì, nella comunicazione di eventuali irregolarità al committente, agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici, alla Cassa edile, nonché al coordinatore per la sicurezza;

d) trasmettere allo Sportello unico per l’edilizia, all’inizio dei lavori e alla conclusione degli stessi, i documenti di cui all’ articolo 1, comma 2, lettera d-bis) , nonché le eventuali variazioni o l’accertamento delle violazioni agli stessi. (1)

2. Il committente dei lavori privati di cui al comma 1 , prima di procedere al pagamento della rata di saldo, acquisisce dall’impresa esecutrice dei lavori il documento unico di regolarità contributiva, attestante la regolarità contributiva e la congruità dell’incidenza della manodopera impiegata dall’impresa nel cantiere interessato dai lavori, di cui all’ articolo 1, comma 2, lettera d-bis) .

3. Nel caso in cui dal documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 1, lettera d) , risulta che l’impresa esecutrice dei lavori non è in regola, lo Sportello unico per l’edilizia ne dà comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente e alla Regione.

4. L’impresa, anche in caso di realizzazione di opere private di qualsiasi importo deve applicare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali, provinciali e aziendali di lavoro del settore.

5. La Regione, d’intesa con le organizzazioni imprenditoriali e sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, promuove l’attivazione dello Sportello di cui all’ articolo 1, comma 2, lettera d-bis) , con INPS, INAIL e Cassa edile mediante apposita convenzione che dovrà disciplinare, in relazione ai soggetti obbligati, la documentazione da produrre, le modalità ed i tempi di rilascio del documento unico di regolarità contributiva, anche nel caso di lavori effettuati da più imprese, le modalità di accertamento della congruità dell’incidenza della manodopera del cantiere, nonché il rafforzamento dell’attività di controllo e vigilanza. La convenzione dovrà altresì favorire la costituzione di una banca dati informatizzata sull’attività edilizia.

6. La Regione, d’intesa con gli Ordini e i Collegi professionali, nonché con i soggetti di cui agli articoli 17 e 18 della legge regionale 12 agosto 1994, n. 27 (Prevenzione degli infortuni nei cantieri edili) e successive modifiche e integrazioni, promuove iniziative finalizzate ad estendere la cultura della prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei cantieri privati, anche con specifiche campagne di informazione e comunicazione rivolte ai tecnici iscritti agli ordini e ai collegi professionali, alle imprese e alle maestranze.

7. La Regione, al fine di facilitare l’espletamento delle attività previste nella presente legge, predispone capitolati, contratti e giornale dei lavori tipo. Intraprende inoltre iniziative condivise e comuni agli organismi deputati allo svolgimento delle attività di controllo e vigilanza.

8. I Comuni sono obbligati, al momento del rilascio del titolo abilitativo, ovvero al momento della ricezione della denuncia di inizio attività, ad assicurare adeguata informazione ai soggetti richiedenti sugli effetti di eventuali irregolarità rispetto agli obblighi contenuti nel presente articolo e su quanto previsto all’ articolo 39 , commi 7, 8, 9 e 10.

Art. 11-bis

IRREGOLARITA’ CONTRIBUTIVA DELLE IMPRESE (2)

1. La Regione, nel caso previsto all’ articolo 11, comma 3 , applica all’impresa non risultata in regola una sanzione amministrativa pecuniaria pari all’uno per cento dell’importo complessivo dei lavori direttamente eseguiti dalla stessa impresa. La sanzione è comunque ricompresa tra un minimo di euro duemila e un massimo di euro diecimila ed è applicata con le modalità e le procedure stabilite nel regolamento di cui all’ articolo 39, comma 9 .

2. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 è applicata al subappaltatore, al subaffidatario o al lavoratore autonomo, se risultati non in regola.

3. Nel caso in cui l’impresa non sia risultata in regola a seguito della verifica di congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nello specifico cantiere, il committente paga all’impresa la somma dovuta quale rata di saldo, detraendo l’importo dei contributi non versati di cui l’impresa è risultata debitrice nei confronti della Cassa edile. Tale importo è quantificato e comunicato dalla Cassa edile al committente, specificando le forme e i modi per effettuare il pagamento.

4. Il pagamento totale dei contributi di cui al comma 3 consente, in presenza di completezza e regolarità della restante documentazione di cui all’ articolo 30, comma 1 , il rilascio del certificato di agibilità da parte dello Sportello unico per l’edilizia. Al ricevimento della somma la Cassa edile rilascia apposita attestazione idonea ai soli fini del rilascio del certificato di agibilità di cui all’ articolo 30 . Resta ferma, qualora ne ricorrano i presupposti, l’iscrizione dell’impresa risultata irregolare nell’elenco di cui all’ articolo 39, comma 10 .”.

OMISSIS

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