LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2004 , n. 1
Procedimento per il permesso di costruire
1. La domanda per il permesso di costruire, sottoscritta dal proprietario o da chi ne ha titolo, fatto salvo quanto previsto dall’ articolo 16 bis , è presentata allo Sportello unico SUAPE corredata da un’attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento comunale per l’attività edilizia e da altri documenti previsti dalla vigente normativa, nonché da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici sia vigenti che adottati, ai piani di settore, alle disposizioni in materia di dotazioni territoriali e funzionali, alle norme del regolamento per l’attività edilizia, accertando il rispetto dei requisiti e presupposti richiesti da leggi o da atti amministrativi a contenuto generale. Gli elaborati progettuali, nel caso di interventi sugli edifici ricadenti negli ambiti e nelle aree di cui all’ articolo 4, comma 2 o negli altri ambiti territoriali previsti dalla pianificazione comunale, contengono anche la classificazione degli edifici stessi in attuazione della deliberazione della Giunta regionale che disciplina gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, in attuazione dell’ articolo 45, comma 1, lettera b) . La dichiarazione del progettista abilitato deve inoltre attestare la conformità alle norme di sicurezza, igienico sanitarie di cui all’ articolo 6, comma 7 bis o riportare il parere della ASL nel caso non possa essere sostituito dalla certificazione, a quelle concernenti l’abbattimento delle barriere architettoniche, nonché la sussistenza delle opere di urbanizzazione primaria funzionali all’intervento proposto o previste dalla convenzione oppure dall’atto d’obbligo per la loro realizzazione e la fattibilità dei collegamenti ai servizi pubblici e tecnologici.
2. La domanda è corredata dalla quantificazione, certificata dal progettista, del contributo di costruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e ad essa è allegata, ove necessaria, la documentazione di cui agli articoli 5, comma 10 bis, 22, 22 bis e 22 quater, nonché gli eventuali assensi di cui all’ articolo 5, comma 5 e l’eventuale copia della ricevuta della richiesta di parere agli organi competenti per quanto previsto agli articoli 22 ter e 22 quinquies, ovvero copia dei relativi pareri.
3. Qualora lo Sportello unico SUAPE o il responsabile del procedimento accerti l’incompletezza degli elaborati tecnico-amministrativi prescritti dal regolamento edilizio, da apposite normative o da altre disposizioni, ivi comprese quelle emanate dalla Giunta regionale o accerti la necessità di applicare la valutazione d’impatto ambientale di cui alla legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12 (Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell’ articolo 35 del d.lgs. 152/2006 ), oppure la valutazione di incidenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), dichiara, entro dieci giorni dalla presentazione della istanza, con apposito atto l’irricevibilità della medesima e consegna contemporaneamente all’interessato la dichiarazione attestante la compatibilità urbanistica qualora ne sussistano le condizioni.
4. Lo Sportello unico SUAPE comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla presentazione della istanza, il nominativo del responsabile del procedimento e la data di presentazione della stessa domanda, ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 8 della l. 241/1990 .
5. Entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della istanza il responsabile del procedimento cura l’istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello Sportello unico SUAPE, i prescritti pareri dagli uffici comunali, nonché i pareri di cui all’ articolo 5 , commi 3, 4 e 5, sempre che gli stessi non siano già stati allegati all’istanza dal richiedente ovvero non siano soggetti a certificazione ai sensi di legge. Il responsabile del procedimento entro i successivi cinque giorni formula la proposta finalizzata all’adozione del provvedimento finale, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente e la correttezza della quantificazione del contributo di costruzione. La proposta di provvedimento è trasmessa al dirigente o responsabile della competente struttura comunale corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento richiesto.
6. Il responsabile del procedimento acquisisce, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, il parere di cui all’ articolo 4, comma 6 in merito al progetto presentato e, nel caso di interventi su edifici esistenti, conferma la classificazione degli edifici stessi in attuazione della deliberazione della Giunta regionale che disciplina gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, in attuazione dell’ articolo 45, comma 1, lettera b) .
7. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga, anche a seguito del parere di cui al comma 6 , che ai fini el rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario o adeguare la quantificazione del contributo di costruzione, può, entro e non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla presentazione dell’istanza, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L’interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica ed è tenuto a integrare la documentazione nei successivi venti giorni, nonché provvedere agli adempimenti in materia di contributo di costruzione. Qualora l’interessato non provveda all’integrazione nei termini, il responsabile del procedimento prosegue l’istruttoria ai sensi dei commi 8, 9, 10, 11, 12 e 13. La richiesta di cui al presente comma sospende il decorso del termine di cui al comma 5 , comunque non oltre i venti giorni assegnati all’interessato.
8. Il provvedimento finale è adottato dal dirigente o dal responsabile della competente struttura comunale o dal responsabile dello Sportello unico SUAPE entro quindici giorni dal ricevimento della proposta di provvedimento di cui al comma 5 .
9. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all’amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia prodotto dall’interessato, lo stesso parere è acquisito in applicazione del comma 5 e il termine di cui al comma 8 decorre dall’acquisizione del parere medesimo. In caso di esito non favorevole, decorso il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-diniego.
10. Qualora il provvedimento sia negativo, anche a seguito di provvedimento di altra amministrazione, lo Sportello unico SUAPE lo comunica direttamente all’interessato, previa applicazione dell’ articolo 10 bis della l. 241/1990 . La comunicazione dei motivi ostativi al rilascio del permesso di costruire sospende i termini per la conclusione del procedimento. Tali termini iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, alla scadenza del termine previsto.
11. L’interessato può in ogni fase del procedimento rinunciare al permesso di costruire e, in tal caso, lo Sportello unico SUAPE provvede alla restituzione del contributo di costruzione eventualmente versato.
12. [ … ] [107] Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 5 e 8[108] per l’adozione del provvedimento finale e [ … ] [109] comunque dopo il rilascio[110] dell’autorizzazione paesaggistica, senza che il dirigente o il responsabile della competente struttura comunale abbia adottato un provvedimento di diniego in ordine alla domanda, il permesso di costruire, effettuati gli adempimenti in materia di contributo di costruzione, si intende assentito per effetto della dichiarazione del progettista abilitato di cui al comma 1 e degli elementi di cui al comma 2 . È fatto salvo comunque il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni, in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21 quinquies e 21 nonies della l. 241/1990 .
13. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 16 e 11, l’inizio dei lavori è condizionato all’avvenuta presentazione al comune dei progetti degli impianti e della documentazione di cui all’ articolo 6 , commi 7 quater, 7 quinquies e 7 sexies.
14. In caso di permesso di costruire acquisito ai sensi del comma 12 , l’esistenza del titolo è provata dalla copia dell’istanza e dagli elaborati presentati a corredo del progetto opportunamente vistati dallo Sportello unico SUAPE, dalle autocertificazioni, attestazioni, assevera18 Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» – serie generale – n. 41 del 21 settembre 2011 zioni o certificazioni del progettista o di altri tecnici abilitati di cui ai commi 1 e 2, nonché da atti di assenso eventualmente necessari.
15. Gli estremi del permesso di costruire, ovvero dell’istanza, sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.
16. Qualora l’interessato non ritiri il permesso di costruire entro un anno dalla comunicazione del rilascio del permesso, esso decade.