Disciplina della senalazione certificata di inizio attività

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2004 , n. 1
Norme per l’attività edilizia.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 1 del 25/02/2004
OMISSIS
Art. 21

Disciplina della segnalazione certificata di inizio attività

1. Il proprietario dell’immobile, o chi ne ha titolo, è tenuto a presentare allo Sportello unico SUAPE la segnalazione certificata di inizio attività, accompagnata da una dichiarazione a firma di un progettista abilitato e corredata dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento per l’attività edilizia o da altri documenti previsti dalla vigente normativa nonché da un’attestazione concernente il titolo di legittimazione. La segnalazione certificata di inizio attività è corredata, altresì, dalla quantificazione, certificata dal progettista, del contributo di costruzione e dal versamento del relativo importo, secondo quanto previsto dalle corrispondenti normative e ad essa è allegata, ove necessaria, la documentazione di cui agli articoli 5, commi 10 bis, 22, 22 bis e 22 quater, nonché gli assensi eventualmente necessari di cui all’ articolo 5, comma 5 e la ricevuta della richiesta di parere agli organi competenti per quanto previsto agli articoli 22 ter e 22 quinquies, ovvero copia dei relativi pareri. Gli elaborati progettuali, nel caso di interventi sugli edifici ricadenti negli ambiti e nelle aree di cui all’ articolo 4, comma 2 , o negli altri ambiti territoriali previsti dalla normativa comunale, contengono anche la classificazione degli edifici stessi in attuazione della deliberazione della Giunta regionale che disciplina gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, in attuazione dell’ articolo 45, comma 1, lettera b) .

2. La dichiarazione di cui al comma 1 assevera la conformità del progetto agli strumenti urbanistici sia vigenti che adottati, ai piani di settore, alle disposizioni in materia di dotazioni territoriali e funzionali, alle norme del regolamento edilizio comunale, accertando il rispetto dei requisiti e presupposti richiesti da leggi o da atti amministrativi a contenuto generale. Essa deve inoltre attestare la conformità alle norme di sicurezza e igienico-sanitarie di cui all’ articolo 6, comma 7 bis , o riportare il parere della ASL nei casi in cui non possa essere sostituito dalla certificazione, a quelle concernenti l’abbattimento delle barriere architettoniche, nonché la sussistenza delle opere di urbanizzazione primaria funzionali all’intervento proposto o previste dalla convenzione oppure dall’atto d’obbligo per la loro realizzazione e la fattibilità dei collegamenti ai servizi pubblici e tecnologici.

3. Lo Sportello unico SUAPE, al momento della presentazione della segnalazione, verifica la completezza formale della segnalazione stessa e dei relativi allegati e in caso di verifica positiva rilascia la ricevuta consegnando copia degli elaborati presentati a corredo del progetto, opportunamente vistati. Qualora lo Sportello unico SUAPE accerti l’incompletezza formale della segnalazione e dei relativi allegati ne dichiara l’irricevibilità.

4. Lo Sportello unico SUAPE comunica al proprietario dell’immobile o a chi ne ha titolo, entro dieci giorni dal ricevimento della segnalazione, il nominativo del responsabile del procedimento, ai sensi degli articoli 4 e 5 della l. 241/1990 , nonché la eventuale necessità della procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della l.r. 12/2010 o della valutazione di incidenza ai sensi del d.p.r. 357/1997 e in tali casi la segnalazione è priva di effetti.

5. Fatto salvo quanto previsto ai commi 7, 8, 9 e 10 l’attività oggetto di segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione stessa e comunque dopo la presentazione della documentazione di cui all’ articolo 6, comma 7 quater , ove necessaria. In caso di mancata presentazione di tale documentazione, la segnalazione è priva di effetti.

6. La segnalazione certificata di inizio attività è corredata dall’indicazione del direttore dei lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a quattro anni, decorrenti dalla data di presentazione della segnalazione stessa. La realizzazione della parte non ultimata dell’intervento è subordinata a nuova segnalazione. La data di effettivo inizio dei lavori, con l’indicazione dell’impresa cui si intende affidare i lavori medesimi, inclusi i dati di cui all’ articolo 90, comma 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’ articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) nei limiti e con le modalità di cui all’ articolo 11 , è comunicata al comune da parte del direttore dei lavori e lo stesso, congiuntamente all’impresa, è responsabile che l’inizio dei lavori intervenga successivamente agli adempimenti e decorsi i termini di cui ai commi 5, 7, 8 e 9. L’eventuale variazione del direttore dei lavori e dell’impresa è comunicata al comune a cura dell’interessato. L’interessato è comunque tenuto a comunicare allo Sportello unico SUAPE la data di ultimazione dei lavori.

7. Qualora per l’intervento sia obbligatorio acquisire il parere della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio ai sensi dell’ articolo 4 , commi 1 e 2, il termine per l’inizio dei lavori decorre dal relativo provvedimento rilasciato dal responsabile dell’ufficio preposto, da adottare entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione della segnalazione. Ove tale provvedimento non sia favorevole, la segnalazione è priva di effetti.

8. Qualora per l’intervento sia obbligatorio acquisire l’assenso o l’autorizzazione in materia di beni culturali o di beni paesaggistici ai sensi del d.lgs. 42/2004 e dell’ articolo 22 , il responsabile del procedimento o lo Sportello unico SUAPE acquisiscono il parere della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio, ai sensi dell’ articolo 4, comma 3 e il termine per l’inizio dei lavori decorre dalla data   [ … ] [125]   del rilascio[126]  delle relative autorizzazioni e pareri in materia paesaggistica e di beni culturali. Ove tali provvedimenti non siano favorevoli, la segnalazione è priva di effetti.

9. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto a un vincolo la cui tutela non compete all’amministrazione comunale, o sia necessario acquisire pareri di altre amministrazioni, ove gli assensi necessari dei soggetti preposti non siano allegati alla segnalazione, ovvero gli assensi stessi non siano soggetti a certificazione ai sensi di legge, spetta allo Sportello unico SUAPE, entro dieci giorni dalla presentazione della segnalazione stessa, richiederne all’autorità preposta il rilascio. Lo Sportello unico SUAPE può convocare, ai fini dell’acquisizione degli assensi stessi, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14- quater della l. 241/1990 . In tali casi il termine per l’inizio dei lavori decorre dal rilascio dell’atto richiesto ovvero dall’esito favorevole della conferenza. La conferenza di servizi è obbligatoriamente convocata nel caso previsto all’ articolo 5, comma 5-bis o su richiesta dell’interessato da effettuare al momento della presentazione della segnalazione. Ove tali provvedimenti ovvero l’esito della conferenza non siano favorevoli, la segnalazione è priva di effetti.

10. In caso di esito non favorevole degli assensi e provvedimenti richiesti di cui ai commi 7, 8 e 9, il responsabile del procedimento effettua l’immediata comunicazione all’interessato che la segnalazione è priva di effetti.

11. La sussistenza del titolo è provata dalla copia della segnalazione certificata di inizio attività e dalla relativa ricevuta rilasciata dallo Sportello unico SUAPE, dagli elaborati presentati a corredo del progetto opportunamente vistati dallo Sportello unico SUAPE, dalle attestazioni, asseverazioni o certificazioni del progettista o di altri tecnici abilitati di cui al commi 1 e 2, nonché dagli atti di assenso eventualmente necessari.

12. Il dirigente o il responsabile della competente struttura comunale, ove, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, riscontri, sulla base della proposta formulata dal responsabile del procedimento, l’assenza di una o più delle condizioni stabilite ai commi 1 e 2, previa applicazione dell’ articolo 10-bis della l. 241/1990 , adotta e comunica all’interessato, tramite lo Sportello unico SUAPE, un motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività e dell’eventuale rimozione degli effetti dannosi prodotti, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente il progetto o le opere eventualmente eseguite e i loro effetti entro un termine non inferiore a trenta giorni, fissato dal dirigente o responsabile della competente struttura comunale. La proposta del responsabile del procedimento comprende anche la conferma della classificazione degli edifici stessi in attuazione della delibera della Giunta regionale che disciplina gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, in attuazione dell’ articolo 45, comma 1, lettera b) . È comunque salva la facoltà di ripresentare la segnalazione certificata di inizio di attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. Se l’attività di controllo sulla SCIA non dà esito favorevole con il provvedimento di divieto si dispone altresì la restituzione del contributo di costruzione versato.

13. Decorso il termine di cui al primo periodo del comma 12 , il comune può disporre la cessazione dell’attività solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della l. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni. In caso di false attestazioni dei professionisti abilitati, il dirigente o responsabile della competente struttura comunale informa l’autorità giudiziaria e il consiglio dell’ordine o collegio di appartenenza fatto salvo quanto previsto all’articolo 19, comma 3 ultimo periodo e comma 6 della l. 241/1990 . L’attività viene immediatamente cessata e viene fatto obbligo al proprietario dell’immobile di ripristinare a suo carico lo status ante l’inizio dell’attività.

14. Il titolo abilitativo acquisito con la segnalazione certificata di inizio attività, decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di efficacia di cui al comma 6 .

15. Gli estremi della segnalazione certificata di inizio attività sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.

16. L’interessato può in ogni momento del procedimento rinunciare alla segnalazione certificata di inizio attività e, in tal caso, lo Sportello unico SUAPE provvede alla restituzione del contributo di costruzione versato.

 

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