LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2004 , n. 1
Norme per l’attività edilizia.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 1 del 25/02/2004
Art. 7
1. omissis
2. I seguenti ulteriori interventi sono eseguiti senza titolo abilitativo, previa comunicazione al comune competente, da parte dell’interessato, anche in via telematica, secondo le modalità di cui al
comma 3 , prima dell’inizio dei lavori o delle attività:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’
articolo 3, comma 1, lettera b) , purché non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici, tranne quanto previsto per le opere interne di cui al
comma 1, lettera e) ;
b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, purché non utilizzate come abitazioni o ambienti di lavoro e purchè non compromettano lo stato dei luoghi in modo irreversibile;
c) la realizzazione, nel rispetto della normativa antisismica, di intercapedini e locali tombati completamente interrati, non accessibili, raggiungibili dall’interno degli edifici, nonché vasche di raccolta delle acque, con l’esclusione degli insediamenti di cui all’ articolo 18 del r.r. 7/2010 e del sottosuolo pubblico;
d) gli interventi di cui all’ articolo 33, comma 6 .