In ottemperanza all’art. 23 commi 1 e 2 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e a quanto disposto dal Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (e dal suo Aggiornamento per l’anno 2012), ogni Pubblica Amministrazione è tenuta alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, delle “buone prassi” adottate al proprio interno.
Le buone prassi consistono in:
- tempestività ed efficacia nell’adozione di provvedimenti o nell’erogazione di servizi;
- contenimento dei costi di erogazione delle prestazioni;
- adozione di servizi di competenza con modalità tali da ridurre significativamente il contenzioso e che assicurano il più alto grado di soddisfazione degli utenti;
- adozione di opportune misure al fine di garantire la diffusione delle relative buone prassi tra gli altri uffici;
- e, più in generale, buone pratiche/procedure/processi/dinamiche che permettono di perseguire un miglioramento del livello dei servizi resi, in termini di efficacia, efficienza e qualità.