g) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;
h) copia del documento unico di regolarità contributiva di cui all’ art. 3, comma 8, del D.Lgs. n. 494/1996 [ … ] [167] e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero, per i lavori indicati all’ articolo 11, comma 1 , copia del documento unico di regolarità contributiva, attestante la regolarità contributiva e la congruità dell’incidenza della manodopera impiegata dall’impresa nel cantiere interessato dai lavori, di cui all’ articolo 1, comma 2, lettera d-bis) . [168] .
[ 2. ] [169]
2. Lo Sportello unico per l’edilizia, in caso di incompletezza o irregolarità della documentazione, dichiara la irricevibilità della domanda di rilascio del certificato di agibilità. Per i lavori al di fuori della fattispecie di cui all’ articolo 11, comma 1 , in caso di irregolarità rilevata nel documento unico di regolarità contributiva, il certificato di agibilità è rilasciato ferma restando l’applicazione dell’ articolo 39 , commi 9 e 10. [170]
3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1 il responsabile del competente ufficio comunale, rilascia il certificato di agibilità, verificata la completezza della documentazione di cui al comma 1 . [ … ] [171]
4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3 , l’agibilità si intende attestata secondo quanto indicato nella documentazione di cui al comma 1 e, nel caso siano stati rilasciati, nel parere dell’ASL di cui all’ articolo 5, comma 3, lettera a) , o dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA). In caso di autocertificazione di cui all’ articolo 17, comma 1 , il termine per la formazione del silenzio assenso è di sessanta giorni.
5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità del comune o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
6. La domanda di agibilità ed il relativo certificato possono riguardare anche parti funzionali degli edifici oggetto del titolo abilitativo.
6-bis. I comuni, dopo l’emanazione e l’entrata in vigore del regolamento in materia di risparmio idrico di cui all’ articolo 13 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 5 (Piano regolatore regionale degli acquedotti – Norme per la revisione e l’aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti e modificazione della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33 ), subordinano il rilascio del certificato di agibilità, negli edifici di nuova costruzione, alla verifica dell’adozione di tutte le misure previste dal medesimo regolamento. [172]
6-ter. 6-ter. Dopo l’emanazione e l’entrata in vigore del regolamento in materia di risparmio idrico di cui all’ articolo 13 della L.R. n. 5/2006 , gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente devono prevedere le misure indicate dal medesimo regolamento. [173]
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