CONVIVENZA DI FATTO

COSA È UNA CONVIVENZA DI FATTO

La convivenza di fatto è un istituto che riguarda sia coppie omosessuali che eterosessuali composte da persone maggiorenni:

  • unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile;
  • coabitanti ed aventi dimora abituale nel Comune

Ai conviventi di fatto sono riconosciuti numerosi diritti, tra i quali:

  • la visita al convivente di fatto detenuto;
  • la visita, l’assistenza e l’accesso ai dati personali in ambito sanitario in caso di malattia o ricovero;
  • la facoltà di designare il partner come rappresentante in caso di incapacità e, in caso di morte, le scelte sulla donazione di organi e celebrazioni funerarie;
  • in caso di decesso del proprietario (o del conduttore dell’immobile) spetta al convivente superstite il diritto di abitazione o di succedere nel rapporto;
  • se uno dei conviventi è interdetto, inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno, l’altro può essere nominato come tutore, curatore o amministratore di sostegno;
  • in caso di decesso di uno dei conviventi di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, si applicano gli stessi criteri del risarcimento del danno come avviene per il coniuge superstite.

CHI PUÒ COSTITUIRE UNA CONVIVENZA DI FATTO

Due persone maggiorenni (di sesso diverso o dello stesso sesso) unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale che soddisfino i seguenti requisiti:

  • residenza nel Comune, coabitazione e iscrizione nello stesso stato di famiglia;
  • assenza di rapporti di parentela, affinità o adozione;
  • assenza di precedenti vincoli, tra loro o con terzi, da matrimonio o da unione civile.

COME DICHIARARE UNA CONVIVENZA DI FATTO

L’apposita dichiarazione, sottoscritta da entrambi, direttamente all’Ufficio Anagrafe, muniti di un documento di identità.

Coloro che intendano trasferirsi da un altro Comune, o – se già residenti – intendano variare indirizzo all’interno del territorio comunale, dovranno far pervenire la dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto, unitamente alla richiesta di iscrizione anagrafica di cambio di indirizzo secondo le modalità già previste per tali procedure.

COME CESSARE UNA CONVIVENZA DI FATTO

La convivenza di fatto può estinguersi per:

  • accordo tra le parti;
  • recesso unilaterale;
  • matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
  • morte di uno dei contraenti;
  • cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di …….. di uno o entrambi i componenti della convivenza di fatto.

La richiesta di cessazione della convivenza di fatto può essere:

  • consegnata a mano presso l’Ufficio Anagrafe;
  • trasmessa via fax
  • inviata per PEC

Si ricorda che nel caso di cessazione della convivenza di fatto il giudice stabilisce il diritto agli alimenti della parte che non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.

CERTIFICAZIONE

L’anagrafe rilascia certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto, richiedibile all’Ufficio Anagrafe nel rispetto della normativa sull’imposta di bollo.

CONTRATTO DI CONVIVENZA: DISCIPLINA DEI RAPPORTI PATRIMONIALI

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali della loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza che deve avere le seguenti caratteristiche:

  • deve essere redatto in forma scritta
  • deve essere un atto pubblico o una scrittura privata autenticata (in questo caso un notaio o un avvocato dovranno autenticare le firme e attestare la conformità dell’accordo alle norme vigenti).

Ai fini dell’opponibilità ai terzi, il contratto di convivenza con firma autenticata da un notaio o da un avvocato deve essere trasmesso dal professionista al Comune entro 10 giorni dall’avvenuta stipula a mezzo PEC con firma digitale e sarà conservato agli atti.

Il contratto di convivenza cessa di esistere in caso di:

  • accordo delle parti;
  • recesso da parte di una delle parti;
  • matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
  • morte di uno dei due contraenti.

La legge dispone che sia l’accordo di risoluzione che il recesso unilaterale debbano risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata dal notaio o dall’avvocato.

Resta ferma la competenza del notaio per gli atti di trasferimento dei diritti reali immobiliari.

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