Procedimento di rilascio del certificato di agibilità

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2004 , n. 1
Norme per l’attività edilizia.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 1 del 25/02/2004
omissis
Art. 30
Procedimento di rilascio del certificato di agibilità.
1. Entro novanta giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il soggetto di cui all’ articolo 29, comma 4 , è tenuto a presentare allo sportello unico per l’edilizia la domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata della seguente documentazione: a) copia della dichiarazione di avvenuto deposito della documentazione necessaria per l’accatastamento dell’edificio, ove prevista, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità;b) dichiarazione, sottoscritta congiuntamente dal direttore dei lavori e dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, di conformità dell’opera rispetto al progetto comunque assentito, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e alla salubrità degli ambienti;c) dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati rispetto alle normative vigenti in materia di sicurezza, nonché all’ articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 , ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, o ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dalle vigenti normative;d) idonea documentazione fotografica di tutti i prospetti dell’edificio oggetto della domanda di agibilità;e) certificato di collaudo statico ove previsto dalle vigenti normative;f) documentazione attestante gli adempimenti in materia di costruzioni in zone sismiche;

g) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;

h) copia del documento unico di regolarità contributiva di cui all’ art. 3, comma 8, del D.Lgs. n. 494/1996   [ … ] [167]    e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero, per i lavori indicati all’ articolo 11, comma 1 , copia del documento unico di regolarità contributiva, attestante la regolarità contributiva e la congruità dell’incidenza della manodopera impiegata dall’impresa nel cantiere interessato dai lavori, di cui all’ articolo 1, comma 2, lettera d-bis) . [168]  .

[ 2. ] [169]

2. Lo Sportello unico per l’edilizia, in caso di incompletezza o irregolarità della documentazione, dichiara la irricevibilità della domanda di rilascio del certificato di agibilità. Per i lavori al di fuori della fattispecie di cui all’ articolo 11, comma 1 , in caso di irregolarità rilevata nel documento unico di regolarità contributiva, il certificato di agibilità è rilasciato ferma restando l’applicazione dell’ articolo 39 , commi 9 e 10. [170]

3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1 il responsabile del competente ufficio comunale, rilascia il certificato di agibilità, verificata la completezza della documentazione di cui al comma 1 .   [ … ] [171]

4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3 , l’agibilità si intende attestata secondo quanto indicato nella documentazione di cui al comma 1 e, nel caso siano stati rilasciati, nel parere dell’ASL di cui all’ articolo 5, comma 3, lettera a) , o dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA). In caso di autocertificazione di cui all’ articolo 17, comma 1 , il termine per la formazione del silenzio assenso è di sessanta giorni.

5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità del comune o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

6. La domanda di agibilità ed il relativo certificato possono riguardare anche parti funzionali degli edifici oggetto del titolo abilitativo.

6-bis. I comuni, dopo l’emanazione e l’entrata in vigore del regolamento in materia di risparmio idrico di cui all’ articolo 13 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 5 (Piano regolatore regionale degli acquedotti – Norme per la revisione e l’aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti e modificazione della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33 ), subordinano il rilascio del certificato di agibilità, negli edifici di nuova costruzione, alla verifica dell’adozione di tutte le misure previste dal medesimo regolamento. [172]

6-ter. 6-ter. Dopo l’emanazione e l’entrata in vigore del regolamento in materia di risparmio idrico di cui all’ articolo 13 della L.R. n. 5/2006 , gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente devono prevedere le misure indicate dal medesimo regolamento. [173]

omissis

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