La GIUNTA REGIONALE DEL’UMBRIA con propria recente deliberazione n. 1186/2014, ha riaperto i termini per l’accesso al contributo di che trattasi intendendo distribuire ai Comuni le somme residue non assegnate con il precedente bando dello scorso marzo 2014.
Si riportano qui di seguito le direttive regionali per l’accesso al contributo.
L’anno scolastico di riferimento e il 2013/14
BENEFICIARI
Possono richiedere il beneficio dell’ assegnazione di contributi e benefici a favore degli studenti, anche con disabilità, delle scuole secondarie di 1° e 2° grado, tutti gli alunni residenti in Umbria delle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie.
REQUISITI
Appartenenza a famiglia il cui l’indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) sia inferiore o uguale a € 10.632,94, determinato ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modificazioni, con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2013 – periodo d’imposta 2012, i riferimenti reddituali saranno aggiornati per gli anni successivi;
specifiche esigenze di servizi di trasporto e di assistenza specialistica, con particolare attenzione alle peculiari necessità degli studenti con disabilità, autocertificate in base alla distanza dalla sede scolastica;
TIPOLOGIE DEI BENEFICI E CONTRIBUTI
I benefici e i contributi sono concessi agli studenti, che non ricevano o che non abbiano ricevuto altri analoghi benefici erogati dalle pubbliche amministrazioni per le medesime finalità, per:
- Servizi di trasporto urbano ed extraurbano finalizzato al raggiungimento della sede scolastica anche con riferimento alle peculiari esigenze degli studenti con disabilità;
- Servizi di assistenza specialistica, anche attraverso mezzi di trasporto attrezzati con personale specializzato in riferimento alle peculiari esigenze degli studenti con disabilità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992;
TIPOLOGIE SPESE AMMISSIBILI
SPESE DI TRASPORTO
- abbonamenti per trasporto su mezzi pubblici;
- spese di viaggio su linee urbane o extraurbane effettuate con titolo di viaggio nominativo;
- spese per servizio di trasporto a gestione diretta/indiretta della scuola;
- attestazione di spesa dalla quale risultino i Km. che intercorrono tra il luogo di abitazione e la scuola frequentata, con dichiarazione di mancanza del servizio pubblico di trasporto.1. spese di viaggio su mezzi di trasporto attrezzati con personale specializzato in riferimento alle peculiari esigenze degli studenti con disabilità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
- La spesa sostenuta deve essere documentata.
- SPESE DI ASSISTENZA SPECIALISTICA
IMPORTO DEL BENEFICIO E GRADUATORIE
Il contributo per spese di trasporto e di assistenza specialistica per l’a.s. 2013/2014 è individuato in un importo massimo pari a € 100,00; tale importo, al fine di poter assegnare il contributo a più beneficiari, potrà essere rideterminato dai Comuni in rapporto al numero totale degli ammessi al beneficio e alle risorse finanziarie disponibili.
Per l’accesso ai benefici e per la formazione delle graduatorie, si tiene conto prioritariamente delle condizioni economiche degli studenti e, a parità di condizioni economiche, si valuta il requisito della distanza dalla sede scolastica. A parità delle altre condizioni si applica la priorità per disabili gravi, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992;
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E SCADENZE
La richiesta del beneficio può essere fatta da parte di uno dei genitori o da chi rappresenta il minore o dallo studente maggiorenne e deve essere compilata su apposito modello-tipo corredato di dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 (Allegato B).
Gli interessati dovranno fare domanda ai Comuni di residenza sugli appositi moduli predisposti entro il giorno 7 novembre 2014.
La domanda va presentata al Comune di residenza anche da quegli studenti che frequentano scuole di altre Regioni, qualora queste ultime non assicurino loro il beneficio;
Chi ha già presentato la domanda, non può farlo di nuovo.
ALLEGATO DA SCARICARE: