Procedimento sulla Comunicazione Inizio Lavori (C.I.L.)

Data:
05/12/2013

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 21 gennaio 2015 , n. 1
Testo unico governo del territorio e materie correlate.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 6 del 28/01/2015
omissis
Art. 118
Attività edilizia senza titolo abilitativo
1. omissis
2. I seguenti ulteriori interventi sono eseguiti senza titolo abilitativo, previa comunicazione al comune competente, da parte dell’interessato, anche in via telematica, secondo le modalità di cui al comma 3 , prima dell’inizio dei lavori o delle attività:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’ articolo 7, comma 1, lettera b) , purché non riguardino le parti strutturali dell’edificio e fermo restando quanto previsto per le opere interne di cui al comma 1, lettera e) ;

b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, purché non utilizzate come abitazioni o ambienti di lavoro e purché non compromettano lo stato dei luoghi in modo irreversibile;

c) la realizzazione di intercapedini e locali tombati completamente interrati, non accessibili dall’esterno, raggiungibili dall’interno degli edifici, nonché vasche di raccolta delle acque, con l’esclusione degli insediamenti di cui all’ articolo 92 delle norme regolamentari Titolo II, Capo I e del sottosuolo pubblico;

d) gli interventi di cui all’ articolo 155, comma 6 in materia di cambio d’uso di parti di edifici;

e) le modifiche interne di carattere edilizio, compatibili con le opere di cui al presente articolo, dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa, ovvero la modifica della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio di impresa, con l’esclusione della destinazione residenziale;

f) la realizzazione di strutture a copertura di parcheggi pubblici, di uso pubblico e pertinenziali privati, di edifici residenziali, produttivi e per servizi, che non costituisce SUC, purché sull’intera copertura siano installati pannelli solari termici o fotovoltaici e siano aperte su tutti i lati. La distanza minima delle suddette strutture dai confini di proprietà e dalle strade interne ai centri abitati è di ml. 3,00;

g) le strutture permanenti infisse al suolo relative a pannelli e insegne pubblicitarie;

h) mutamento di attività tra le destinazioni d’uso consentite all’interno delle categorie, di cui all’ articolo 155, comma 3 .

3. Alla comunicazione degli interventi di cui al comma 2 sono allegati:

a) le autorizzazioni previste come obbligatorie dalle normative di settore, fatti salvi i casi in cui queste possono essere sostituite da autocertificazione;

b) le necessarie certificazioni o asseverazioni comunque denominate, rese da tecnici abilitati a termini di legge;

c) relativamente agli interventi di cui al comma 2 , lettere a), b), c), e) ed f) i dati identificativi dell’impresa alla quale si intendono affidare i lavori, l’eventuale direttore dei lavori e i documenti in materia di regolarità contributiva delle imprese;

d) relativamente agli interventi di cui al comma 2 , lettere a), b), c), e) ed h) la dichiarazione di un tecnico abilitato che asseveri, sotto la propria responsabilità, la conformità agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti per l’attività edilizia vigenti. Tale dichiarazione non è dovuta per le opere di cui al comma 2, lettera b) pubbliche o di pubblica utilità, e lettera e)ricadenti negli insediamenti di cui agli articoli 96 e 97 delle norme regolamentari Titolo II, Capo I per le quali si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 74, comma 1 ;

e) una relazione tecnica corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato il quale assevera, sotto la propria responsabilità, il rispetto delle norme di sicurezza, di quelle igienico-sanitarie sul dimensionamento dei vani e sui rapporti aeroilluminanti, il rispetto delle norme in materia di dotazioni territoriali e funzionali minime, nonché per gli aspetti di compatibilità previsti dall’ articolo 127 .

4. Sono esclusi dagli interventi di cui ai commi 1 e 2, fatta salva la manutenzione ordinaria, quelli riguardanti gli edifici di interesse storico artistico o classificabili come edilizia tradizionale integra ai sensi dell’atto di indirizzo di cui all’ articolo 248, comma 1, lettera b) .

5. Negli interventi di cui ai commi 1 e 2 devono essere comunque rispettate le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, ivi comprese quelle che prevedono l’acquisizione di pareri, assensi, nulla-osta, autorizzazioni comunque denominati e in particolare, delle norme antisismiche, come previsto all’ articolo 114, comma 11 , di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative alla efficienza energetica, nonché delle disposizioni contenute nel d.lgs. 42/2004 e nell’atto di indirizzo di cui all’ articolo 248, comma 1 , lettere b) e g), nonché gli eventuali adempimenti fiscali e tributari, compresi gli atti di aggiornamento catastale nei termini di legge.

6. Il direttore dei lavori, se previsto, o l’interessato certificano o autocertificano gli interventi di cui al presente articolo, ai fini della comunicazione a terzi dei lavori eseguiti.

 

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