Procedimento per l’Agibilità

Data:
05/12/2013

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 21 gennaio 2015 , n. 1
Testo unico governo del territorio e materie correlate.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 6 del 28/01/2015
omissis
Art. 138
Procedimento per l’agibilità.
1. Entro novanta giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il soggetto di cui all’ articolo 137, comma 4 , è tenuto a presentare al SUAPE la seguente documentazione:

a) attestazione dell’avvenuta iscrizione al catasto ovvero delle variazioni conseguente agli interventi;

b) dichiarazione, sottoscritta dal direttore dei lavori che assevera la conformità dell’opera rispetto al progetto comunque assentito, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri, alla salubrità degli ambienti e all’adozione delle misure obbligatorie previste dalle norme regolamentari regionali in materia di risparmio idrico, nonché al rispetto degli adempimenti relativi alle certificazioni, all’assetto idraulico ed agli scarichi di cui agli articoli 127, 128 e 129, sostitutive delle relative autorizzazioni;

c) dichiarazione del direttore dei lavori in ordine agli adempimenti relativi alle opere di urbanizzazione necessarie all’utilizzo dell’immobile, in base alla relativa convenzione o atto d’obbligo, comprensive del relativo collaudo, anche parziale;

d) dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati rispetto alle normative vigenti in materia di sicurezza, nonché alla legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, o ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dalle vigenti normative;

e) idonea documentazione fotografica di tutti i prospetti dell’edificio e delle opere interessate dall’intervento oggetto dell’agibilità;

f) certificato di collaudo statico ove previsto dalle vigenti normative;

g) documentazione attestante gli adempimenti in materia di costruzioni in zone sismiche;

h) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;

i) copia del documento unico di regolarità contributiva di cui all’ articolo 90, comma 9 del d.lgs. 81/2008 , ovvero, per i lavori indicati all’ articolo 116, comma 1 , copia del documento unico di regolarità contributiva, attestante la regolarità contributiva e la congruità dell’incidenza della manodopera impiegata dall’impresa nel cantiere interessato dai lavori;

l) documentazione inerente gli adempimenti, ove previsti, in materia igienico-sanitaria, di sicurezza e di normativa antincendio;

m) progetti degli impianti di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

n) l’attestato di prestazione energetica di cui all’ articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione delladirettiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia);

o) l’eventuale certificazione di sostenibilità ambientale di cui all’ articolo 165 , comunque obbligatoria nei casi di premialità di cui all’ articolo 51 e di incentivi economici di cui all’ articolo 166, comma 2 ;

p) la certificazione in materia di isolamento acustico dell’edificio di cui all’ articolo 196, comma 2 .

2. Il SUAPE, in caso di incompletezza o irregolarità della documentazione di cui al comma 1 , ne dichiara, entro dieci giorni, la irricevibilità. Per i lavori al di fuori della fattispecie di cui all’ articolo 116, comma 1 , in caso di irregolarità rilevata nel documento unico di regolarità contributiva, l’agibilità è attestata ferma restando l’applicazione dell’ articolo 140 , commi 10 e 11.

3. Dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 1 , verificata da parte del SUAPE ai sensi del comma 2 , l’agibilità è attestata dalla ricevuta di presentazione e dalla stessa documentazione di cui al comma 1 .

4. L’agibilità può riguardare anche parti funzionali degli edifici oggetto del titolo abilitativo.

5. L’esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso, ai sensi dell’ articolo 222 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), può riguardare anche l’agibilità conseguita ai sensi del presente articolo.

6. Il comune, anche a seguito dei controlli di cui all’ articolo 140 , può determinare l’eventuale rimozione degli effetti prodotti con l’attestazione dell’agibilità dell’immobile.

7. Non è preclusa l’acquisizione dell’agibilità dell’immobile nel caso in cui alla conclusione dei lavori l’impresa esecutrice dei lavori stessi non risulti in regola con il documento unico di regolarità contributiva di cui all’ articolo 116, comma 1, lettera d) in quanto ammessa a procedure di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, fallimento o amministrazione straordinaria per le grandi imprese. Resta ferma l’applicazione dell’ articolo 140 , commi 10 e 11.

Il Comune informa

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