Data:
30/09/2013

Che cos’è?

L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo ed è riconosciuto dall’art. 5, D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Come si esercita il diritto di accesso civico?

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della Trasparenza.
Può essere presentata utilizzando nei seguenti modi:

Il procedimento.

Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Responsabile di Area competente per materia e ne informa il richiedente. Il Responsabile, entro trenta giorni, pubblica nel sito web istituzionale il documento, l’informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; altrimenti, se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Ritardo o mancata risposta.

Nel caso in cui il Responsabile di Area competente per materia ritardi od ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere al soggetto titolare del potere sostitutivo, il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, pubblica nel sito web istituzionale quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Tutela dell’accesso civico.

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell’Amministrazione o dalla formazione del silenzio.

Modulo per l’istanza dell’accesso civico

Modulo per l’istanza dell’accesso generalizzato

Modulo per l’istanza dell’accesso documentale

Attivazione potere sostitutivo ex art. 2, legge n. 241/1990 e smi.

Per quanto concerne il titolare del potere sostitutivo, di cui all’art. 2 della legge 07 agosto 1990, n. 241, si comunica che la Giunta comunale con deliberazione n. 134 del 05.07.2013, l’ha individuato nel Segretario Comunale.
Detto funzionario può essere contattato, per attivare il suddetto potere sostitutivo, come segue:
tel. 075/9728637
mail: protocollo@comune.deruta.pg.it

Il Comune informa

DGR 1008 del 20/09/2024 – Messa in sicurezza di strade:…

Progetto esecutivo ———————————————————–

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Decreto del 19/05/2023 del Ministero dell’interno, di concerto con il…
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